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Il licenziamento del lavoratore, quale sanzione disciplinare massima idonea a privare lo stesso e la sua famiglia del sostentamento necessario al fine di provvedere alle ordinarie esigenze di vita, deve essere comminato solo dopo attenta valutazione che tenga conto di tutti gli interessi in gioco e in base alla quale si deduca l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro. Siffatta misura, pertanto, deve essere adottata solo quale intervento estremo a illeciti di proporzionata
Interests
una sanzione meno afflittiva in quanto risulterebbe insufficiente nell'ottica della tutela dell'interesse del datore di lavoro. Nell'ambito della valutazione circa la proporzionalità tra condotta illegittima e licenziamento, tuttavia, è necessario non enfatizzare oltremisura il carattere fiduciario del rapporto di lavoro al fine di non correre il rischio di giustificare il licenziamento in relazione a qualsiasi violazione poco più che rilevante. Occorre, invece, operare una stima della gravità della condotta posta in essere dal dipendente che abbracci tutte le circostanze concrete del caso e che abbia come parametro non la «non scarsa importanza